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LO STATUTO
È costituita l’Associazione " Rete degli Orientatori delle Università Italiane" - ROUI, ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice civile. L’Associazione, che ha sede legale in Bari, non ha fini di lucro. L’Associazione può istituire sedi operative con delibera del Consiglio Direttivo.Tutte le sedi dell'Associazione devono essere indicate nelle comunicazioni verso i terzi. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
L’Associazione ha come scopo preminente la tutela dei principi etici e della qualificazione professionale degli Orientatori delle Università Italiane a livello nazionale e internazionale.Essa promuove istituzionalmente la formazione e l’aggiornamento professionale dei propri soci nel settore dell’Orientamento in vista di una costante rispondenza delle loro prestazioni alle esigenze delle Università e delle istituzioni d’insegnamento superiore.Per “Orientamento” si intende l’insieme delle attività e dei servizi alla persona volti a supportare l’individuo nella costruzione del proprio progetto di vita e professionale, in conformità con la Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 21 novembre 2008 e alla luce dei più recenti contributi scientifici e delle normative vigenti in materia, ivi compreso l’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali concernente la definizione del Sistema nazionale sull’Orientamento permanente. Tale processo si esplica strategicamente in un sistema integrato di azioni finalizzate a:Rafforzare il raccordo continuo tra il primo e il secondo ciclo di istruzione, nonché tra l'istruzione secondaria, il sistema della formazione professionale e l'istruzione terziaria (Accademica e ITS Academy);Promuovere una didattica orientativa che valorizzi le attitudini individuali, contrastando attivamente la dispersione scolastica e universitaria attraverso interventi personalizzati;Sviluppare servizi di tutorato e mentoring in itinere per sostenere la resilienza degli studenti durante il percorso di studi;Organizzare eventi di orientamento, laboratori esperienziali e programmi di Career Guidance per facilitare l'accesso alle opportunità formative e professionali, garantendo un collegamento efficace tra il sistema educativo e il tessuto socio-economico.L’Associazione promuove altresì:la certificazione delle competenze degli orientatori universitari tramite il riconoscimento formale da parte delle istituzioni preposte che tenga conto sia dell’esperienza lavorativa pregressa sia di specifici percorsi formativi dedicati; ogni iniziativa volta a conseguire il riconoscimento dell’Associazione da parte del Ministero competente per l’Università, nonché favorire rapporti con il Parlamento, i Ministeri, le Università, gli Enti, gli Istituti, le Associazioni e le Parti sociali;anche attraverso attività scientifica, lo sviluppo professionale dell’Orientatore universitario;la regolamentazione della professione di orientatore;attività di networking, di ricerca e di formazione volte all’evoluzione teorica e operativa dell’attività di orientamento in esame.L’Associazione non ha fini politici, partitici, sindacali.
1. La compagine associativa è aperta alle persone fisiche che operano presso Università italiane nell’ambito degli Uffici Orientamento e che abbiano una comprovata esperienza di almeno un anno di servizio.2. I soci si dividono in tre categorie:Soci ordinari;Soci a vita;Soci onorari.
1. La qualifica di Socio ordinario si acquisisce secondo le seguenti modalità:attraverso una richiesta d’iscrizione collettiva, da parte di un Ateneo, di persone che rispondano individualmente ai requisiti di cui all’articolo 3 comma 1. L’istituzione può indicare più persone fisiche che risultano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 comma 1. Il Consiglio Direttivo valuta, attraverso la comprovata esperienza, le richieste d’iscrizione e comunica l’esito, sia positivo che negativo, sia all’Ateneo che agli interessati. In caso di esito positivo, le persone indicate diventano soci ordinari. In nessun caso la qualifica può essere ceduta ad altre persone della stessa o di altra istituzione. L’istituzione richiedente non diventa membro dell’Associazione;attraverso una richiesta di iscrizione individuale di persone fisiche che dichiarino di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 comma 1. Il Consiglio Direttivo valuta, attraverso la comprovata esperienza, le richieste d’iscrizione individuale e comunica l’esito, sia positivo che negativo, agli interessati. In caso di esito positivo, le persone indicate diventano soci ordinari.2. Possono chiedere di accedere alla categoria dei “Soci a vita” i soci ordinari che, avendo cessato l’attività professionale, abbiano fatto parte dell’Associazione per almeno cinque anni ininterrottamente, altermine dell’anno sociale corrispondente. Verificati i requisiti, il Consiglio Direttivo comunica l’esito all’interessato. I Soci a vita non saranno più tenuti al versamento delle quote associative. Potranno essere chiamati dal Consiglio Direttivo a far parte di commissioni consultive e gruppi di lavoro.3. Possono essere nominati soci onorari coloro che abbiano conseguito riconoscimenti e meriti nei confronti dell’Associazione o che si siano particolarmente distinti nell’ambito dell’orientamento. La nomina spetta al Consiglio Direttivo e deve essere ratificata dall’Assemblea. I Soci onorari non sono tenuti al versamento delle quote associative e possono essere chiamati dal Consiglio Direttivo a far parte di commissioni consultive e gruppi di lavoro.
1. Ogni associato si impegna a rispettare lo Statuto, a versare la quota annuale stabilita dall’AssembleaPag. 2 di 7(eccetto i soci a vita e i soci onorari), a rispettare i codici etici delle proprie istituzioni e degli ordini o associazioni professionali di appartenenza.2. Il Socio, nell’esercizio della propria attività e nella sua partecipazione alla vita associativa, deve tenere condotta morale e civile irreprensibile, evitare qualsiasi comportamento contrario al decoro professionale.Nel caso in cui gli vengano addebitati fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale e della vita associativa, viene sottoposto al giudizio del Collegio dei Probiviri, che, ascoltato il socio, proporrà alConsiglio Direttivo il mantenimento dello status di socio o l’espulsione.3. I soci, nell’esercizio della loro attività, si ispirano ai principi scientifici e agli standard enunciati nelle “Linee guida nazionali sull’orientamento permanente” e nel documento sugli “Standard minimi dei servizie delle competenze professionali degli operatori di orientamento” approvati in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni rispettivamente nel 2013 e nel 2014.
1. Cessano automaticamente di far parte dell’Associazione:i soci che non rinnovano l’iscrizione attraverso il pagamento della quota associativa entro i termini indicati all’articolo 8;i Soci nei confronti dei quali sia stato pronunciato un provvedimento di espulsione;i condannati in via definitiva per reati per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore a due anni e dell’interdizione ai pubblici uffici.2. I soci che intendano recedere volontariamente devono comunicare la loro decisione per iscritto a mezzo PEC indirizzata al Presidente dell’Associazione entro e non oltre il 30 settembre dell’anno in cui risultano ancora Soci.3. Il socio che si sia dimesso volontariamente può chiedere di essere riammesso certificando di essere sempre in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4.
1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative, dai contributi volontari, dai lasciti, dalle donazioni, da altri contributi e dai risultati di gestione accantonati.2. L’Associazione ha l'obbligo di impiegare i risultati di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.3. L’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, ove particolari esigenze lo richiedano, potrà deliberare contribuzioni integrative da parte dei soci.4. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.
Ogni anno il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea dei Soci l’entità della quota associativa per le richieste di iscrizione collettiva o individuale per l’anno immediatamente successivo. Le quote sono raccolte dal Tesoriere dell’Associazione dal 1° gennaio al 31 marzo dell’anno per cui la quota è dovuta. Le iscrizioni tardive saranno valutate dal Consiglio Direttivo. Eventuali iscrizioni pervenute nel mese di dicembre, con relativo versamento della quota, vengono considerate valide per l’esercizio sociale successivo.
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Gli organi dell’Associazione sono:l’Assemblea dei Soci;il Consiglio Direttivo;il Presidente;il Collegio dei Probiviri;il Collegio dei Revisori dei Conti.
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione.L’Assemblea:delibera sugli indirizzi generali dell’Associazione e su quanto altro le è demandato dalla legge e dallo Statuto;elegge i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti, sulla base di candidature pervenute al Consiglio Direttivo entro sette giorni prima dell’adunanza;delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo presentati dal Consiglio Direttivo e sulla destinazione dei risultati di gestione;delibera su eventuali regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo;delibera sulle modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci;decide su tutte le questioni poste all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci;ratifica annualmente l’elenco dei soci predisposto dal Consiglio Direttivo;ratifica i Soci onorari proposti dal Consiglio Direttivo;può nominare un Presidente onorario, socio dell’Associazione, che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con poteri consultivi;delibera sullo scioglimento dell’Associazione.All’Assemblea possono partecipare con diritto di voto tutti i soci in regola con il versamento della quota annuale, i soci a vita e i soci onorari.L’Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo entro cinque mesi dalla data di chiusura dell’esercizio sociale mediante avviso di convocazione (contenente il luogo, il giorno, l’ora dell’adunanza e l’ordine del giorno), inviato mediante posta elettronica all’indirizzo comunicato dai soci, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Può essere prevista una seconda convocazione che deve avere luogo almeno ventiquattro ore dopo la prima. L’Assemblea può inoltre essere convocata ogniqualvolta lo richieda almeno un decimo degli associati.In tale domanda i richiedenti dovranno indicare gli argomenti da trattare.L’Assemblea straordinaria dei soci viene convocata su delibera del Consiglio Direttivo per l’approvazione di modifiche statutarie, per deliberare sullo scioglimento dell’Associazione e quando se ne ravvisi l’opportunità o quando venga richiesta per iscritto da almeno un quinto dei Soci.L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti o regolarmente rappresentati almeno la metà più uno dei Soci con diritto di voto. In seconda convocazione, l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. I Soci impossibilitati ad intervenire potranno farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri Soci. Ogni associato non può avere più di due deleghe.L'assemblea può svolgersi anche in modalità telematica, con sistemi che consentano l'identificazione dei partecipanti e l'espressione del voto a distanza, garantendo la segretezza dello scrutinio ove previsto.L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da persona eletta dalla maggioranza degli intervenuti.Il Presidente della riunione nomina un Segretario. Spetta al Presidente della riunione verificare il diritto di intervento in Assemblea e la regolarità delle deleghe.Per la modifica dello Statuto la decisione dovrà essere adottata dalla maggioranza dei due terzi degli associati. In caso di decisione sullo scioglimento dell'Associazione e consequenziali provvedimenti l’Assemblea dovrà deliberare con la maggioranza dei tre quarti degli associati.L’Assemblea può decidere la modalità di espressione del voto: per alzata di mano, per acclamazione, attraverso scheda elettorale. Per le elezioni che riguardano persone, si utilizzerà sempre la scheda elettorale, per tutelare la riservatezza delle preferenze espresse dai soci elettori.
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo dell’Associazione e ne attua gli scopi previsti dall’articolo 2.Il Consiglio Direttivo:è il principale luogo di discussione delle politiche e delle strategie dell’Associazione, che raccomanda all’Assemblea dei Soci;convoca l’Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci;prepara l’elenco di candidature pervenute da presentare all’Assemblea dei Soci per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo;valuta le richieste d’iscrizione collettiva e individuale e comunica l’esito, sia positivo, sia negativo, agli interessati;cura l’elenco annuale dei soci e lo invia all’Assemblea per la ratifica;verifica i requisiti di coloro che chiedono di essere ammessi alla categoria dei Soci a vita e comunica l’esito agli interessati;propone soci onorari all’Assemblea;istituisce, avvia e dichiara conclusa l’attività di gruppi di lavoro, di commissioni consultive, di comitati scientifici, di rappresentanze locali su specifici argomenti;propone l’entità della quota associativa annuale all’Assemblea;elabora Regolamenti che ritiene opportuni per l’organizzazione della vita associativa e li sottopone all’approvazione della successiva Assemblea;propone all’Assemblea modifiche dello Statuto;riceve dal Comitato di Presidenza il bilancio di previsione, il conto consuntivo e la relazione del Presidente sulle attività dell’anno precedente; li approva e li trasmette all’Assemblea;può istituire sedi operative dell’Associazione;riceve dal Collegio dei Probiviri la proposta di mantenimento o di espulsione di Soci e prende le opportune decisioni;può nominare un Presidente onorario, socio dell’Associazione, che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza con poteri consultivi.È composto da un numero di almeno cinque Consiglieri e dal Presidente Onorario, se nominato. In caso di dimissioni, si scorre la graduatoria degli eletti per completare il Consiglio Direttivo. Qualora essa sia esaurita, nell’Assemblea dei Soci successiva si elegge/ono il/i candidato/i necessari, che rimarrà/anno
in carica per la durata rimanente del mandato. Se il numero dei Consiglieri scendesse sotto i quattro, il Consiglio Direttivo viene sciolto e si procede a nuove elezioni.Al suo interno il Consiglio Direttivo elegge un Presidente, un Vice-Presidente, un Tesoriere e un Segretario, che, unitamente al Presidente onorario, formano il Comitato di Presidenza. La carica di Segretario può essere assunta dal Tesoriere.Il Comitato di Presidenza attua le delibere del Consiglio Direttivo, formula proposte di delibera
sulle materie di competenza del Consiglio Direttivo e coordina e controlla le attività di eventuali
commissioni e gruppi di lavoro deliberati dal Consiglio Direttivo.Il Tesoriere, con delega del Presidente, rappresenta l’Associazione nei rapporti con gli Istituti di Credito. Provvede agli incassi, ai pagamenti e a quant’altro necessario per il buon andamento amministrativo dell’Associazione.Il Consiglio Direttivo può affidare specifici incarichi ai singoli componenti (rapporti con la stampa, con specifici enti e associazioni, ecc.).I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni; si riunisce almeno quattro volte l’anno su convocazione del Presidente o del Vice- Presidente o su richiesta di almeno tre consiglieri. La convocazione avviene attraverso posta elettronica ed è da effettuarsi almeno
sette giorni prima della riunione, salvo casi di comprovata urgenza. È possibile partecipare alle riunioni anche mediante strumenti di comunicazione telematica che consentano la partecipazione a distanza.Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri e le decisioni sono adottate con voto palese a maggioranza dei membri presenti. Per le elezioni
delle cariche al proprio interno il Consiglio Direttivo decide a maggioranza se avvalersi del voto palese o di scheda elettorale.Decade dalla carica di membro del Consiglio Direttivo il componente che sia stato assente non giustificato a tre riunioni consecutive nel corso dell’anno.Nel caso di cessazione della carica di uno o più consiglieri per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo viene integrato con la cooptazione dei soci che immediatamente seguono in graduatoria nelle ultime elezioni. La sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo non potrà superare, nel caso del triennio, la metà meno uno del numero dei consiglieri eletti.I verbali delle Riunioni del Consiglio Direttivo, firmati da Presidente e Segretario, vengono depositati in formato digitale in una cartella condivisa tra i componenti del Comitato di Presidenza, disponibili per la consultazione da parte dei soci.
Il Presidente del Consiglio Direttivo assume la rappresentanza legale dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e il Comitato di Presidenza. Esegue o fa eseguire le delibere del Consiglio Direttivo edell’Assemblea dei Soci, avvalendosi anche del Comitato di Presidenza. Vigila sul corretto funzionamento degli organi e sull’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti. È sostituito, in caso di impedimento e inogni altro caso di Sua assenza, dal Vice-Presidente.
Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri eletti dall’Assemblea e dura in carica per il tempo in cui dura in carica il Consiglio Direttivo. Elegge al suo interno un proprio Presidente.Il Collegio dei Probiviri:esprime il giudizio nei casi contemplati dall’art. 5;interviene nelle liti tra soci, tra soci e associazione, tra organi dell’associazione per risolverle;vigila sull’osservanza e sull’applicazione dello Statuto e dei Regolamenti e ne assicura la corretta interpretazione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall’Assemblea e dura in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente e delibera a maggioranza, motivando le decisioni.I Revisori dei Conti hanno facoltà di assistere alla prima riunione del Consiglio Direttivo; il Presidente, o chi ne fa le veci, li convoca per tutte le riunioni nelle quali si discutono i rendiconti e le situazioni finanziarie dell’Associazione.Il Collegio verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige una elazione da allegare ai rendiconti economico-finanziari e la invia direttamenta all’Assemblea.Ai fini dell’assolvimento del mandato, i Revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile e amministrativa dell’Associazione.I verbali delle riunioni del Collegio sono depositati in formato digitale in una cartella condivisa tra i componenti del Collegio e sono disponibili per la consultazione da parte dei soci.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria, che provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.In caso di estinzione o scioglimento, e comunque una volta soddisfatte tutte le passività e gli oneri della liquidazione, il patrimonio residuo è devoluto per finalità analoghe a quelle dell’Associazione e, in ogni caso, a fini di utilità sociale.Qualora, al momento dello scioglimento/estinzione, l’Associazione risulti iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la devoluzione del patrimonio residuo avverrà nel rispetto dell’art.9 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), previo parere positivo dell’Ufficio competente del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge.L'Associazione non può essere trasformata in società di capitali, né in società di persone.
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